CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIII

Art. 1870

Ricognizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.
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