CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIX

Art. 1873

Determinazione della durata.

In vigore dal 19 apr 1942
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona. Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1873

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