CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIX
Art. 1873
Determinazione della durata.
In vigore dal 19 apr 1942
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1873