CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIX

Art. 1877

Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1877

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