CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIX
Art. 1877
Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1877