CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIX
Art. 1881
Sequestro o pignoramento della rendita.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1881