CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIX

Art. 1881

Sequestro o pignoramento della rendita.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.
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Sequestro o pignoramento della rendita. (Art. 1881 c.c.) — Testo vigente | Portale Normativo