CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. I

Art. 1883

Esercizio delle assicurazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
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