CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. I
Art. 1883
2004 / 3261Esercizio delle assicurazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1883