CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. I
Art. 1888
Prova del contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1888