CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. I
Art. 1886
Assicurazioni sociali.
In vigore dal 19 apr 1942
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1886