CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. I
Art. 1882
Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1882