CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIX
Art. 1880
Modalità del pagamento della rendita.
In vigore dal 19 apr 1942
La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.
Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1880