CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIX

Art. 1879

Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate. Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1879

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo