CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIX
Art. 1878
Mancanza di pagamento delle rate scadute.
In vigore dal 19 apr 1942
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1878