CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIX
Art. 1874
Costituzione a favore di più persone.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1874