CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIX

Art. 1876

Rendita costituita su persone già defunte.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1876

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