CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIX
Art. 1872
Modi di costituzione.
In vigore dal 19 apr 1942
La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.
La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1872