CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVIII
Art. 1871
Rendite dello Stato.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1871