CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVIII
Art. 1866
Esercizio del riscatto.
In vigore dal 19 apr 1942
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale.
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1866