CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVIII
Art. 1861
Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1861