CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVIII
Art. 1861
1982 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1861