CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. VI
Art. 1859
Sconto di cambiali.
In vigore dal 19 apr 1942
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1859