CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. V
Art. 1856
Esecuzione d'incarichi.
In vigore dal 19 apr 1942
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1856