CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. V
Art. 1853
Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti.
In vigore dal 19 apr 1942
Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorchè in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1853