CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIISez. IV

Art. 1850

Diminuzione della garanzia.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'. La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1850

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