CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. III
Art. 1845
Recesso dal contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1845