CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. III
Art. 1842
Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1842