Art. 1842 · Nozione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIISez. III

Art. 1842

1963 / 3261

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1842