CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIISez. IV

Art. 1847

Assicurazione delle merci.

In vigore dal 19 apr 1942
La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
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