CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. IV
Art. 1847
1968 / 3261Assicurazione delle merci.
In vigore dal 19 apr 1942
La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1847