Art. 1847 · Assicurazione delle merci.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIISez. IV

Art. 1847

1968 / 3261

Assicurazione delle merci.

In vigore dal 19 apr 1942
La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
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