CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIISez. IV

Art. 1849

Ritiro dei titoli o delle merci.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1849

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo