CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. IV
Art. 1849
Ritiro dei titoli o delle merci.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1849