CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIISez. V

Art. 1854

Conto corrente intestato a più persone.

In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
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