CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. V
Art. 1854
1975 / 3261Conto corrente intestato a più persone.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1854