Art. 1855
Operazione a tempo indeterminato.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1855
Operazione a tempo indeterminato.
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La disposizione disciplina i contratti di conto corrente bancario o operazioni assimilate stipulati a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti contraenti ha la facoltà di sciogliere liberamente il vincolo contrattuale mediante recesso. Per esercitare tale diritto, è necessario dare un preavviso all'altra parte. La durata di tale preavviso è determinata dagli usi oppure, in mancanza di questi, è fissata in quindici giorni.
La norma mira a garantire la libertà contrattuale delle parti, evitando vincoli a tempo indefinito e assicurando un tempo congruo per gestire la chiusura del rapporto.
Si applica a ciascuna delle parti coinvolte in un'operazione regolata in conto corrente a tempo indeterminato.
Un cliente titolare di un conto corrente a tempo indeterminato decide di chiuderlo. Comunica quindi alla banca la propria volontà di recedere dal contratto rispettando il termine di preavviso previsto dagli usi o, in assenza, di quindici giorni. Anche la banca può fare lo stesso nei confronti del cliente.
Obbligo di dare preavviso per il recesso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.