Art. 1855 · Operazione a tempo indeterminato.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. V

Art. 1855

1976 / 3280

Operazione a tempo indeterminato.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
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