CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIISez. VI

Art. 1858

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1858

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