CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVIII
Art. 1862
Norme applicabili.
In vigore dal 19 apr 1942
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita.
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1862