CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIII

Art. 1864

Garanzia della rendita semplice.

In vigore dal 19 apr 1942
La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; altrimenti il capitale è ripetibile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1864

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