CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. VI
Art. 1860
Sconto di tratte documentate.
In vigore dal 19 apr 1942
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo possesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1860