CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVIII
Art. 1868
Riscatto per insolvenza del debitore.
In vigore dal 19 apr 1942
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1868