Art. 1868 · Riscatto per insolvenza del debitore.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIII

Art. 1868

1989 / 3261

Riscatto per insolvenza del debitore.

In vigore dal 19 apr 1942
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1868