Art. 1862 · Norme applicabili.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIII

Art. 1862

1983 / 3261

Norme applicabili.

In vigore dal 19 apr 1942
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita. L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.
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