CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. VI
Art. 1858
1979 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1858