CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. IV
Art. 1848
Spese di custodia.
In vigore dal 19 apr 1942
La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.
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