CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. IV
Art. 1848
1969 / 3261Spese di custodia.
In vigore dal 19 apr 1942
La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1848