Art. 1848 · Spese di custodia.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIISez. IV

Art. 1848

1969 / 3261

Spese di custodia.

In vigore dal 19 apr 1942
La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.
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