CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVII›Sez. III
Art. 1843
Utilizzazione del credito.
In vigore dal 19 apr 1942
Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1843