Art. 1843 · Utilizzazione del credito.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIISez. III

Art. 1843

1964 / 3261

Utilizzazione del credito.

In vigore dal 19 apr 1942
Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.
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