CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIISez. IV

Art. 1846

Disponibilità delle cose date in pegno.

In vigore dal 19 apr 1942
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1846

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