Art. 2797
Forme della vendita.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2797
Forme della vendita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2797
Prima di vendere un bene dato in pegno, il creditore deve intimare formalmente al debitore di pagare il debito e i relativi accessori, avvisandolo dell'imminente vendita. La stessa intimazione va notificata anche al terzo che ha concesso il pegno. Se non viene fatta opposizione entro cinque giorni (o entro il diverso termine applicabile), o se l'opposizione viene respinta, il creditore può far vendere la cosa all'asta pubblica o a prezzo di mercato tramite una persona autorizzata. In caso di opposizione su più beni impegnati, il giudice può limitare la vendita solo a quelli sufficienti a coprire il debito. Le parti hanno comunque la facoltà di accordarsi su modalità di vendita differenti.
La norma disciplina la procedura con cui il creditore pignoratizio può vendere il bene ricevuto in pegno per soddisfare il proprio credito. La sua finalità è garantire al debitore e all'eventuale terzo datore di pegno un preavviso e la possibilità di fare opposizione prima che il bene venga venduto.
Si applica al creditore che intende vendere un bene ricevuto in pegno, al debitore inadempiente e al terzo che abbia costituito il pegno a garanzia del debito altrui.
Un debitore dà in pegno un orologio di valore e un quadro a un creditore a garanzia di un prestito scaduto. Il creditore, tramite ufficiale giudiziario, notifica l'intimazione di pagamento al debitore con l'avviso della vendita. Trascorsi cinque giorni senza opposizione, il creditore incarica una persona autorizzata per vendere l'orologio all'asta pubblica per saldare il debito.
Obbligo per il creditore di intimare il pagamento a mezzo di ufficiale giudiziario prima della vendita; in mancanza di pagamento o di opposizione entro i termini, la conseguenza è la vendita della cosa al pubblico incanto o a prezzo corrente a mezzo di persona autorizzata.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.