CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. I
Art. 166
Capacità dell'inabilitato.
In vigore dal 19 apr 1942
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-166