CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. I

Art. 162

Forma delle convenzioni matrimoniali.

In vigore dal 6 mag 1981
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-162

In sintesi

Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico, altrimenti sono nulle. La scelta del regime di separazione dei beni può essere effettuata anche direttamente nell'atto di celebrazione del matrimonio. Tali accordi possono essere stipulati in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 194. Infine, per poter essere fatte valere contro terzi, è necessario che a margine dell'atto di matrimonio siano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità delle parti, oppure la scelta del regime di separazione.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire certezza, formalità e trasparenza negli accordi patrimoniali tra coniugi, tutelando sia la consapevolezza delle parti sia i diritti dei terzi.

A chi si applica

Si applica ai coniugi o futuri coniugi che intendono regolare i propri rapporti patrimoniali e ai terzi che entrano in relazione con loro.

Esempio pratico

Due persone decidono di sposarsi e scelgono il regime di separazione dei beni dichiarandolo direttamente all'ufficiale durante la celebrazione del matrimonio. In alternativa, se successivamente intendono stipulare un'altra convenzione patrimoniale, devono recarsi da un notaio per redigere un atto pubblico. Perché tale convenzione abbia effetto verso i terzi, gli estremi del contratto notarile devono essere annotati a margine dell'atto di matrimonio.

Adempimenti e conseguenze

Le convenzioni devono essere fatte per atto pubblico a pena di nullità; inoltre, in mancanza dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dei dati del contratto (data, notaio, generalità) o della scelta del regime, le convenzioni non possono essere opposte ai terzi.

Cosa è cambiato

L'articolo 162 è stato modificato prima dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 (art. 43, comma 1) e successivamente dalla Legge 10 aprile 1981, n. 142 (art. 1, comma 1), che è intervenuta specificamente sul terzo comma.

Domande frequenti

Cosa succede se una convenzione matrimoniale non è stipulata per atto pubblico?La convenzione è colpita da nullità, non producendo gli effetti previsti.
È possibile scegliere il regime di separazione dei beni al momento del matrimonio?Sì, la scelta del regime di separazione può essere dichiarata direttamente nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Cosa serve affinché le convenzioni matrimoniali siano opponibili ai terzi?È necessario che a margine dell'atto di matrimonio siano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, oppure la scelta della separazione dichiarata alla celebrazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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