CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. III

Art. 194

Divisione dei beni della comunione.

In vigore dal 20 set 1975
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-194

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