CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 194
Divisione dei beni della comunione.
In vigore dal 20 set 1975
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-194